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La Corte d'Appello di Milano ha ribadito che l’accordo dei soci esterno al contratto sociale dal quale scaturisca in concreto un’esclusione assoluta e costante del rischio d’impresa e al quale non corrisponda alcun interesse meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c., configura elusione del divieto di patto leonino ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2265 c.c. 

L’art. 2265 c.c., infatti, sancisce la nullità dei patti con cui uno o più soci sono esclusi dalla partecipazione agli utili o alle perdite.

La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie tendono ad applicare tale principio anche alle società di capitali e, al di fuori del dettato statutario, anche con riferimento ai patti tra soci (sul punto, Cass., 29 ottobre 1994, n. 8927)

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